giovedì 15 maggio 2014

ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

L’uso di bevande alcoliche rappresenta un’abitudine largamente diffusa in Italia da sempre sostenuta da una cultura familiare e sociale di normalizzazione del cosiddetto “bere sociale”.
I profondi cambiamenti della società intercorsi nel corso degli ultimi due decenni hanno, tuttavia, inciso sulle modalità di consumo di intere generazioni modificando i patterns dell’uso di alcol, non più contestualizzati ai pasti ma attuati in situazioni e contesti che, in particolare nelle generazioni più giovani, hanno sollecitato l’uso di alcol come sostanza disinibente, euforizzante, da abusare.
Si stima che in Italia circa 5 milioni di italiani e italiane in età lavorativa siano consumatori a rischio; a questi sono da aggiungere coloro che sono pensionati e che rientrano nei 3 milioni circa di ultra 65enni a rischio in Italia.
I problemi legati all’alcol e alle sostanze stupefacenti hanno conseguenze alle quali la comunità deve rispondere direttamente. Deve avere a che fare con danni e decessi in seguito ad incidenti stradali, fornire assistenza medica ospedaliera e di pronto intervento ed offrire interventi sull’alcoldipendenza e la tossicodipendenza. Nei luoghi di lavoro, il consumo dannoso di alcol e sostanze stupefacenti ed i consumi eccessivi episodici aumentano il rischio di problemi quali l’assenteismo, ma anche il “presenteismo”, la presenza con scarsa produttività, arrivare al lavoro in ritardo, lasciare il lavoro prima del tempo, un aumentato turnover legato a morti premature, scarsa produttività, comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri problemi che richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà nel lavoro di gruppo ed uno scarso spirito aziendale. Al contrario, fattori strutturali degli ambienti di lavoro, incluso lo stress eccessivo ed una bassa soddisfazione, possono aumentare il rischio di disordini alcolcorrelati e portare all’alcoldipendenza.

Il DPR 309/90 è il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza.
Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi (impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio,  direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di tali mansioni, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione. Se il lavoratore dovesse risultare positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità temporanea, verrà inviato da parte del medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture sanitarie rispettivamente competenti. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.

La legge 125/01 è la legge quadro in materia di alcol e problemi correlati.
La 125/01 reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcol dipendenti.
Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
L’alcolismo è caratterizzato da un pensiero compulsivo, ossessivo, nei confronti dell’alcol e da una perdita del controllo della sua assunzione. E’ una malattia cronica, spesso progressiva. Se non curato e lasciato a se stesso può essere fatale. L’alcolista generalmente continua ad abusare di alcolici, nonostante i severi danni fisici che ne derivano, le conseguenze a livello personale, socio-lavorativo e finanziario. L’alcolismo comporta generalmente dipendenza fisica e psichica, e al suo insorgere contribuiscono fattori genetici, psicologici e sociali. La dipendenza psicologica è determinata dal fatto che l’alcol rappresenta la “stampella” per affrontare ogni difficoltà della vita; la dipendenza fisica si manifesta con la comparsa di tolleranza (necessità di aumentare le dosi di alcol per ottenere gli stessi effetti),  perdita di controllo sulla sostanza, desiderio compulsivo di bere, crisi d’astinenza.
E’ possibile avere un problema con l’alcol, ma non mostrare tutte le caratteristiche dell’alcolismo. Questa condizione è nota come “abuso d’alcol”, laddove, pur in presenza di gravi problemi di salute e/o sociali, non si è ancora sviluppata una vera e propria dipendenza e non si è ancora persa la capacità di sapersi controllare.
L’alcol è un agente depressogeno del Sistema Nervoso Centrale, anche se, in alcune persone, la reazione iniziale può essere di eccitazione. Anche in questi casi, tuttavia, continuando a bere, l’effetto finale sarà quello di una sedazione. Ha proprietà disinibenti ed agisce negativamente, alterandoli, su pensiero, emozioni e capacità di giudizio.
A dosi sufficienti, l’alcol altera la proprietà di eloquio e provoca incoordinazione muscolare. Un eccesso può deprimere severamente i centri vitali cerebrali (respiro, attività cardiaca). Una grande sbornia, soprattutto con le modalità del “binge drinking” (sballo), può indurre un coma a grave pericolo di vita. Col passare del tempo si possono determinare riduzione e perdita della memoria a breve termine (per i fatti recenti), debolezza e paralisi dei nervi oculomotori.
Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, sono  quelle legate ad attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore, attività di fochino,  fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori, dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti, mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista, vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata, mansioni inerenti di trasporto, addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza, capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione, tecnici di manutenzione degli impianti nucleari, operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi, tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
 Le  visite mediche, a cura e spese del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico competente, compresi la  verifica  di  assenza  di  condizioni  di  alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Mediamente occorrono da 1 a 2 ore per eliminare ogni unità alcolica bevuta
L'alcolemia, a parità di unità alcoliche ingerite, varia da persona a persona secondo l'età, il sesso, lo stato di salute, se il consumo di bevande alcoliche avviene a digiuno o dopo aver assunto alimenti. Gli esempi sotto riportati si riferiscono ad un uomo di 70 Kg e ad una donna di 60 Kg che hanno ingerito alcol a stomaco pieno.
Chi manovra macchinari pericolosi o svolge attività in cui la precisione e il coordinamento dei movimenti è di fondamentale importanza, non deve mai bere durante le ore di lavoro per non mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza. Bere alcol durante l’intervallo di pranzo può determinare un calo di rendimento anche in chi svolge un lavoro sedentario. Dopo aver bevuto si tende, infatti, a fare più errori e a giudicare le situazioni in modo meno oggettivo. L’alcol potenzia l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro con conseguenti danni, in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare.
Nello specifico risultano dannose le seguenti associazioni alcol + solventi, alcol + pesticidi, alcol + metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese), alcol + microclima.
Inoltre si stima che almeno il 10% degli infortuni sul lavoro siano alcol correlati. Le assenze dell’alcolista dal lavoro sono 3-4 volte superiori rispetto agli altri lavoratori.
Con il protratto abuso di bevande alcoliche, l’individuo, nel volgere di pochi anni, perde progressivamente alcune delle sue capacità ed inizia ad avere difficoltà lavorative, sanzioni punitive per assenteismo o negligenza e seri problemi familiari.
La norma stabilisce che, "poiché l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia per il lavoratore che per soggetti terzi, deve essere applicato il principio di cautela conservativa, prevedendo una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e stupefacenti anche al di fuori dall’attività lavorativa, indipendentemente dallo stato di dipendenza".
Dunque il datore di lavoro è obbligato ad accertare l'assenza di assunzione, anche solo sporadica, "per lavoratori le cui mansioni comportino rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute propria e di terzi.


Si ricorda che uno dei principi fondamentali negli accertamenti di "assenza di tossicodipendenza" è "l'affidabilità dei test e la correttezza della procedura applicata, al fine di evitare giudizi errati che porterebbero a conseguenze gravi per il lavoratore dal momento che, in caso di esito positivo, lo stesso verrebbe sospeso immediatamente dalla mansione svolta fino a quel momento".