mercoledì 14 maggio 2014

LA FORMAZIONE DEL R.L.S. ... CHI PUO' EROGARLA E COME?

Ci siamo trovati spesso di fronte all'incertezza su chi potesse o meno erogare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e secondo quali modalità.
L'art. 37 del D.Lgs 81/08 comma 10 cita che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Ma è solo nell'Allegato 2 dell'Accordo tra Confindustia Piemonte e CGIL CISL UIL del Piemonte del 08/02/2013 - Linee guida per la formazione del R.L.S., che vengono individuati i possibili soggetti attuatori della formazione, i contenuti minimi della formazione, la modalità di erogazione e la consuntivazione della formazione stessa.
In pratica, esattamente come sancito dall'art. 37 comma 12 del D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in merito alla formazione dei lavoratori, (che deve essere fatta in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro) la formazione dei loro rappresentanti, deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici stessi.
L'Allegato 2 dell'Accordo tra Confindustia Piemonte e CGIL CISL UIL del Piemonte cita che "l'RLS è un soggetto che deve essere in grado non solo di tutelare i diritti e di rappresentare le istanze dei lavoratori che lo hanno eletto/designato, ma anche di formulare osservazioni e proposte migliorative, ponendosi come figura di raccordo con l'Azienda". E, per fare questo deve essere destinatario di una "formazione iniziale NON NOZIONISTICA, che non si limiti ad erogare semplici conoscenze di base".
Chi può erogare la loro formazione? Sempre l'Allegato 2 cita che, "in considerazione della peculiarità e dell'importanza della figura dell'RLS (...) si ritiene che gli RLS neoeletti debbano essere avviati in formazione, preferibilmente presso i soggetti abilitati al livello nazionale per la formazione degli RSPP/ASPP (...) o comunque presso Agenzie formative in possesso di Accreditamento regionale".
Quali sono le metodologie di insegnamento previste?
Si ritiene che quella degli R.L.S. debba essere una formazione essenzialmente d'aula, ferme restando 4 ORE DI ESERCITAZIONE IN AZIENDA INSIEME AL DATORE DI LAVORO (o un suo delegato) e la possibilità di effettuare esercitazioni frontali in aula anche mediante l'utilizzo di audiovisivi.
NON APPAIONO, INVECE, CONGRUE, LE MODALITA' DI APPRENDIMENTO E-LEARNING.
La formazione del R.L.S., infine, deve essere consuntivata (al termine e al superamento del corso) all'organismo paritetico di riferimento, a cui in precedenza era stata fatta comunicazione di avvio formazione.