L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015, prevede che l’INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
Fino a 10 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 28%
Da 11 a 50 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 18%
Da 51 a 200 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 10%
Oltre 200 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 5%
Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL.
La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo lo schema seguente:
Fino a 10 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 28%
Da 11 a 50 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 18%
Da 51 a 200 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 10%
Oltre 200 lavoratori riduzione (per l'anno successivo) del 5%
Per ottenere la riduzione l’azienda deve presentare apposita istanza (Modello OT24) fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall’INAIL.
La domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 29 febbraio 2016.
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