giovedì 8 maggio 2014

L'AZIENDA E' OBBLIGATA AL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO

Sovente ci sentiamo chiedere dalle Aziende Clienti quali siano gli obblighi in merito alla fornitura di vestiario per i lavoratori.

Difficilmente emerge la consapevolezza che l'obbligo, salvo casi particolari, non sia relativo alla fornitura degli indumenti di lavoro, quanto al loro lavaggio.

Infatti, a meno che l’Azienda non decida di avere, per propria immagine interna, un vestiario particolare, il datore di lavoro non è tenuto a fornire l’abbigliamento da lavoro ai propri dipendenti.

L’abbigliamento da lavoro diventa un obbligo per il datore di lavoro nel momento in cui l’abbigliamento è utile alla salute e sicurezza del lavoratore (quando, cioè, diventa o è un DPI – dispositivo di protezione individuale), o per lavori, ad esempio, insudicianti.

Ovviamente, qualora l’Azienda intenda adottare una “divisa”, questa è a carico dell’Azienda stessa e non del lavoratore.

OBBLIGO DELL’AZIENDA, invece è IL LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI:
(di seguito riporto lo stralcio della comunicazione CGIL)

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Si segnala che sembra trovare scarsissima applicazione fra le aziende, l’obbligo (fissato anche con circolare ministeriale n.34/1999 e sancito anche dalla sentenza n.18573/2007 della Corte di Cassazione) per i datori di lavoro di lavare, a proprie spese e cura, gli indumenti che proteggono i lavoratori dai rischi professionali.


Anche la normale divisa di lavoro - se consente di proteggere da un rischio ad esempio chimico o fisico (es olii, gas, polveri, ecc) evitando quindi che talune sostanze vengano in diretto contatto con la pelle o con i vestiti sottostanti - costituisce un indumento protettivo e, in quanto tale, deve essere lavato dal datore di lavoro. Il problema vero è che ancora molti datori di lavoro non lavano ad esempio le divise in quanto le considerano indumenti non protettivi, ma indumenti consegnati solo ai fini di preservare l'abito del lavoratore dallo sporco e dall'usura.



Già la circolare del Ministero del Lavoro n° 34 del 29/04/1999 spiegava in maniera inequivocabile che “qualora l'indumento assolva anche ad una funzione protettiva viene equiparato ad un dispositivo di protezione individuale (DPI)”, con conseguente obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro. Sull’argomento si evidenzia che tutto ciò che si porta a casa, può permanere nelle lavatrici e mescolarsi alla biancheria domestica, nonché finire negli scarichi urbani, pur trattandosi di sostanze che potrebbero, in alcuni casi, richiedere di essere trattate come rifiuti speciali.

Infine, si segnalano al riguardo due ulteriori sentenze: la prima del Tar del Veneto, che ha imposto al datore di lavoro il risarcimento al lavoratore per aver assolto direttamente alla necessaria pulizia degli indumenti di lavoro, la seconda della Cassazione civile, che ha deliberato l’obbligo di considerare tempo di lavoro quelle utilizzato per indossare e rimuovere i dispositivi di protezione individuale prima e dopo l’espletamento dell’attività lavorativa.