Cos’è il
Piano Operativo Sicurezza (POS) e chi deve farlo?
Il Piano Operativo di Sicurezza è
quel documento che deve essere redatto ogni qual volta un'impresa si trovi a
dover eseguire opere murarie, edili o che comportino, comunque, un allestimento
di un cantiere anche di tipo temporaneo o mobile.
Il POS deve essere considerato quale valutazione del
rischio del singolo cantiere.
Praticamente ogni qualvolta avvengano le operazioni di
cui sopra il documento deve essere redatto in fase preliminare rispetto
all'allestimento del cantiere in oggetto.
Oltre ad essere un
obbligo di legge, il POS è da intendersi quale utile strumento di valutazione
di tutti i rischi presenti all'interno dell'attività aziendale riferita a ogni
differente e singolo cantiere; serve, inoltre, a mettere in luce le misure
tecniche di prevenzione e protezione da attuare.
In pratica si tratta di
un documento-guida da utilizzare al fine di programmare e rendere operative le
misure di sicurezza utili allo svolgimento delle attività previste dalle
lavorazioni da effettuare.
Il riferimento al
singolo cantiere ed alle attività specifiche sarà necessario per fornire una
corretta e puntuale informazione e formazione a tutti i lavoratori coinvolti.
Il POS dovrebbe,
quindi, concorrere a favorire i comportamenti corretti nell'attività lavorativa
con l'obiettivo di scongiurare o prevenire possibili eventi dannosi per i
lavoratori.
Chi deve fare il POS?
Qualsiasi impresa rientri nella
casistica citata in precedenza. La redazione del documento ricade sotto la
diretta e NON DELEGABILE responsabilità del datore di lavoro dell'impresa.
Questo non vuol necessariamente dire che il datore di
lavoro si occupi in prima persona della redazione materiale del documento.
Piuttosto significa che tutto quanto dichiarato all'interno del POS rientra
sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro stesso (esattamente come
per il Documento di Valutazione dei Rischi).
Il consiglio pratico è dunque quello, qualora si decidesse
di far redigere il POS da altri (consulenti, dipendenti, ufficio tecnico,
ecc...) di leggere con molta attenzione il contenuto del documento prima di
firmarlo ed, eventualmente, se il caso, pretendere le dovute modifiche.
Il POS non deve essere redatto dai lavoratori autonomi o
nel caso in cui si effettui una mera fornitura di materiali o attrezzature. E’
sottinteso che, nel caso in cui, ad esempio, l’attrezzatura venga fornita con autista o operatore, o il
materiale venga scaricato dal fornitore il POS si DEVE fare.
A chi deve essere consegnato il POS?
Le imprese affidatarie dei lavori devono presentare il POS all'appaltatore
(nel caso di subappalto) o al committente dell'opera.
L'appaltatore (in caso di subappalto) o il committente (in caso di appalto
diretto) verifica la correttezza e la
congruenza del documento e lo trasmette al Coordinatore per l'Esecuzione dei
lavori (se previsto in cantiere) il quale in tempi brevi (max 15 giorni) ne
prende visione e ne esamina i contenuti.
Si possono dunque profilare le due seguenti
situazioni operative:
Caso 1:
Siamo in presenza di un appalto diretto e
con una sola impresa coinvolta.
L'impresa appaltatrice redige il proprio
POS, lo fornisce al committente, il quale lo fa verificare dal
proprio coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale – a sua volta - entro il minor tempo possibile,
può approvarlo e quindi dare l'avvio all'attività, o chiederne
eventuali integrazioni.
Caso 2:
Siamo in presenza di più di una impresa
affidataria dei lavori.
Ogni singola impresa redige il proprio POS
e ciascuno lo fornisce al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Questi avrà il compito di verificare ogni singolo documento e redigere
il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il documento così generato sarà
fornito ad ogni impresa coinvolta che dovrà prenderne visione, accettarne i
contenuti, renderli noti al personale interessato, controfirmarlo e farne
pervenire copia sottoscritta al coordinatore. A questo punto il coordinatore
potrà dare l'avvio all'attività.
ATTENZIONE:
Nel caso dell'affidamento diretto da parte del committente ad una singola
impresa delle opere, e nel caso in cui questa non proceda ad alcun subappalto,
la figura del Coordinatore non è necessaria (Articolo 90 comma 4 D.lgs
81/08 e s.m.i.).
Si precisa come, in capo al committente, permangano, in ogni caso, gli
obblighi relativi alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare.
Ciò prevede che l'impresa sia in grado di produrre documentazione valida
circa la propria idoneità tecnico-professionale. Detta documentazione dovrà
comprendere una certificazione attestante il possesso di capacità
organizzative, la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature
consone in riferimento alla realizzazione dell'opera.
Detta certificazione dovrà essere allegata al POS (anche in forma di
autocertificazione).